Polemiche sul ddl lavoro
Lo scorso 3 marzo è stato approvato dal Senato il Collegato lavoro (DDL 1167 B).Alcuni articoli, in particolare, hanno sollevato molte polemiche:
Secondo l’art.1 il Governo avrà 3 mesi di tempo per emanare la disciplina contenente i criteri di assegnazione dei benefici di prepensionamento per i lavoratori dipendenti che svolgano attività usuranti. Per quest’ultimi è prevista la riduzione di 3 anni dell’età minima per la pensione d’anzianità. La Confartigianato ha, però, obiettato che non sarebbe giustificata la disparità che si creerebbe con i lavoratori autonomi che svolgano attività usuranti per i quali non si prevede alcun prepensionamento.
L’art.31 è l’articolo più controverso in quanto, secondo la CGIL e l’opposizione, minerebbe l’art.18 dello Statuto dei lavoratori. Cosa prevede l’articolo? Le controversie fra datore e lavoratore potranno esser risolte tramite arbitrato in due casi:
- quando lo prevedano i contratti collettivi. Saranno le parti a stabilire i limiti in cui l’arbitrato possa essere esercitato, ad una condizione però: se le parti non trovassero un accordo, il ministro deciderà coon decreto.
- oppure quando il singolo lavoratore accetti di inserire nel proprio contratto d’assunzione la clausola che preveda il ricorso all’arbitrato per risolvere le controversie, incluso il ricorso all’arbitrato secondo equità.Tale accordo può esser raggiunto anche in seguito all’assunzione.
L’arbitrato secondo equità sarebbe, secondo la CGIL, il più “pericoloso”, dato che renderebbe ineffettive tutte le garanzie per i lavoratori, dall’art.18 alle prescrizioni sugli orari e le ferie, non essendo previsto neppure l’appello per la decisione dell’arbitro.
Tutto il diritto sul lavoro si basa sul concetto che il lavoratore non sia un normale contraente in condizioni di parità con il datore, ma si trovi in una posizione di “debolezza” dal punto di vista contrattuale. Inoltre introdurre la possibilità di un accordo sulla risoluzione arbitrale delle controversie nel momento dell’assunzione, potrebbe render l’accordo non propriamente libero da parte del lavoratore, ancor più vulnerabile in questa fase contrattuale.
Il ministro Sacconi ha poi replicato che si tratta di una polemica dei soliti noti, auspicando che un giorno l’arbitrato venga riconosciuto da tutti. Il ministro pensa all’art.31 come ad una possibilità in più data al lavoratore. Di parere favorevole anche il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, secondo cui: “Lo Statuto dei lavoratori non è stato toccato, l’articolo 18 sta lì” . Bonanni ha, infatti, ribadito “Noi abbiamo ottenuto che tutto debba essere rinviato alla contrattazione e faremo in modo che il ricorso all’arbitro sia sempre un atto volontario del lavoratore“. Per quanto riguarda l’articolo sono già stati preannunciati ricorsi alla Corte Costituzionale.
Un altra novità riguarda l’apprendistato: l’ultimo anno coperto dall’obbligo scolastico potrà esser sostituito da un anno di apprendistato per tutti i quindicenni.
Disposizione, quest’ultima, che raccoglie il consenso della Confartigianato e la disapprovazione della Cgil secondo cui “si svuoterebbe di ogni contenuto culturale e didattico l’obbligo scolastico, e si attribuirebbero competenze formative e la relativa certificazione alle imprese”. Soprattutto, lamenta il sindacato, verrebbero coivolte le medie e piccole imprese, solitamente poco propense ad investire in formazione.
Inoltre dirigenti medici e del ruolo sanitario del Sistema sanitario nazionale (come veterinari o biologi) potranno chiedere di posticipare l’età di pensione fino a 70 anni con 40 anni di contributi effettivi. Non si prevede però un aumento del numero di dirigenti. La norma è stata accolta con favore dall’ Anaao-Assomed, ossia l’Associazione Medici dirigenti, avendo di fatto eliminato la c.d. rottamazione dei medici (l’obbligo di pensionamento per chi avesse raggiunto i 40 anni contributivi compresi i riscatti). La FP Cgil, invece teme che “migliaia di precari vedranno allontanarsi la possibilità di lavoro stabile e a decine di migliaia di dirigenti professionali verrà preclusa la possibilità di carriera”.
Novità anche per i permessi per l’assistenza ai disabili gravi: oltre al coniuge solo i parenti o affini entro il secondo grado (prima terzo grado) avranno diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza di un familiare con disabilità grave, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno. Eccezioni sono comunque contemplate ad esempio nel caso in cui i genitori del disabile abbiano più di 65 anni. Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona disabile. Per l’assistenza al figlio con handicap grave il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti. Sono, invece, scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona disabile. In questo caso da bilanciare sono i diritti dei disabili con la necessità di ridurre gli abusi nella richiesta dei permessi.
