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Grazie Europa!

Le quote rosa sono un “male necessario” per promuovere principi di equità sessuale.Nel marzo del 1957, a Roma, fu istituita la Comunità Economica Europea-CEE, con lo scopo allora non del tutto chiaro neppure ai padri fondatori, di giungere ad una futura integrazione economica europea. I trattati istitutivi della comunità non prevedevano, come non prevedranno gli atti immediatamente successivi, alcuna tutela dei diritti fondamentali. D’altronde, la Comunità Economica Europea è nata come organizzazione che si poneva obiettivi economici quali la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali, quindi l’unificazione dei mercati, e solo successivamente le sue competenze si sono ampliate.

Nel trattato istitutivo della Comunità economica europea, la Francia, pretese l’introduzione dell’ex art. 119, che prevedeva il principio di non discriminazione sessuale nel limitato ambito della parità retributiva. Non si trattò certo di pura “filantropia”; la Francia era l’unica nazione, tra le sei fondatrici della Comunità, a riconoscere anche formalmente il principio della parità salariale, e quindi temeva alterazioni della concorrenza sul mercato del lavoro e, in effetti, con quell’articolo intendeva tutelarsi nei confronti degli Stati membri. Ma è da quest’articolo in particolare che è scaturita la giurisprudenza comunitaria in favore del principio della parità tra i generi, sia tout cour che per ciò che concerne la retribuzione.

Con il Trattato di Amsterdam del 1997, l’ex art.119, divenuto ora art. 141, amplierà la propria portata, non limitandosi solo a prevedere la parità di trattamento economico tra uomini e donne, ma riconoscendo espressamente la possibilità di prevedere misure dirette a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato, dunque a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Inoltre, l’art. 2 del Trattato istitutivo della Comunità, veniva riformulato al fine di prevedere il principio di promozione della parità tra i due sessi, mentre l’art.3 del Trattato di Amsterdam includeva, tra le finalità da perseguire dalla Comunità, le azioni complessive miranti ad eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne.

Se negli anni ’80, la parità di trattamento tra i sessi è considerata uno strumento necessario per l’armonizzazione dei mercati e dunque delle economie, e negli anni ’90 le pari opportunità cominciano ad essere un elemento da incorporare in tutte le politiche e attività della Comunità, è agli albori del nuovo millennio con il Trattato di Amsterdam che la parità di genere diviene un obiettivo della comunità con le indicazioni delle azioni positive e il principio di “gender mainstreaming”.

Questi mutamenti legislativi della condizione femminile, lavorativa e non, si sono verificati anche grazie alle significative pressioni che femministe europee, tra cui l’avvocata Eliane Vogel- Polsky, hanno attuato “nell’arena europea”. In particolare, le elezioni per il Parlamento europeo del 1979, avvicinando i cittadini alle realtà europea, non vista più solo come uno spazio tecno-burocratico, hanno suscitato nell’elettorato femminile un “ambizione alla cittadinanza allargata”. Tanti sono stati i movimenti femministi e i gruppi femminili che si sono auto-organizzati per far conoscere a tutti i cittadini e a tutte le cittadine la realtà europea e le possibilità che potevano discendere da essa. Alle elezioni del 1979 saranno elette ben 67 donne su 410 seggi, di cui 11 italiane su 81 seggi italiani, ovvero il 13,59%. Poco dopo l’insediamento dell’assemblea si forma una Commissione ad hoc per i diritti delle donne (presieduta da Yvette Roudy) che avrà un ruolo significativo nella elaborazione europea delle politiche per le donne e che presenta nel 1981 una proposta riguardante gli ambiti lavorativi delle donne. In quello stesso periodo viene anche avanzata una proposta di uniformare le normative dei vari paesi in merito all’interruzione volontaria di gravidanza, proposta che susciterà opposizioni violente e che conseguenzialmente non avrà un seguito.

La prima legge di parità sostanziale fra i sessi nel campo del lavoro (legge 1991 intitolata “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”) viene emessa nel nostro Paese essenzialmente per ottemperare ad una Raccomandazione del Consiglio della Comunità del dicembre 1984 sulla necessità di procedere ad azioni positive in favore delle lavoratrici. Inoltre, nello stesso anno viene istituita la Commissione Nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio che si affiancava al già esistente Comitato Nazionale parità presso il Ministero del Lavoro creata nel 1983, quale organismo consultivo a supporto dell’azione del Presidente del Consiglio al fine di raggiungere una parità sostanziale.

È sulla base di questi organismi che vengono create le Commissioni Regionali di Parità, costituite con leggi regionali e le commissioni di parità provinciali e comunali, mentre, relativamente ai rapporti di lavoro, nascevano i comitati di parità sulla base del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Nel 1995, sulla scia della Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino, nasceva il Ministero per le pari opportunità a cui fa seguito il Dipartimento per le pari opportunità. Nel corso del decennio, le Commissioni hanno svolto un’importante funzione di rappresentanza e promozione delle politiche di genere sul territorio ottenendo importanti risultati quali per es. la legge dell’imprenditoria femminile.

Nonostante la fervida attività legislativa sia a livello europeo che nazionale la realtà femminile italiana resta sui generis. La Costituzione attraverso gli artt. 3, 37, 51 e 117 prevede il principio delle pari opportunità e della non discriminazione in relazione ai sessi. Inoltre, il Decreto Legislativo 29/93 dispone che almeno un terzo delle donne sia parte nelle commissioni degli uffici pubblici. Ma è bene ricordare che la legge costituzionale che ha modificato l’art. 51 della Costituzione, che dispone la rappresentazione delle donne nelle cariche politiche è del 5 maggio 2003, riforma che è stata in qualche modo incentivata da rilievi mossi dalla Corte Costituzionale.

Insomma, in Italia per ciò che concerne i diritti delle donne i tempi tendono sempre a dilatarsi. Ma il problema maggiore è comunque sempre legato più al diritto sostanziale che a quello formale.
Un Welfare State non adeguato alle esigenze delle donne, e alle bisogni delle famiglie in generale, è in sostanza un elemento che frena l’attività lavorativa femminile e conseguenzialmente l’emancipazione e le trasformazioni ad essa connesse. Nel parlamento italiano le donne continuano ad essere sottorappresentate, medesimo discorso vale per i Consigli di Amministrazione delle gradi imprese, dove non costituiscono neppure il 20 % dei membri, e per i ruoli manageriali e le cariche istituzionali. In diversi Paesi la previsione delle cosiddette “quote rosa” in tutti i settori lavorativi ed istituzionali ha in qualche modo partecipazione equilibrata dei due generi ai processi decisionali, contrastando un’imperante mentalità sessista intrisa di stereotipi.

In Italia le “quote rosa”, o meglio “quote di riequilibrio”, sono previste solo per taluni ambiti concorsuali, per lo più militari, e ambienti rappresentativi. La situazione italiana è lungi dall’essere una situazione equilibrata. Oggettivamente non si può dire che la previsione di specifiche quote da destinare alle donne sia la soluzione migliore e rispettosa nella forma del principio di uguaglianza e non discriminazione, ma il vigere di una forma mentis prettamente maschilista e di una detenzione del potere androcratica ne fa avvertire la necessità.

A quando una società post-sessista? E nello specifico, a quando una società italiana post-maschilista?

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