| Il
fuoco: servo fedele ma non troppo
di
Antonio Nenzioni
A
corollario dell’articolo precedente, in cui si portava all’attenzione
dei lettori i pericoli, spesso non immediatamente percepibili
d’incendio, prendiamo ora in considerazione i criteri generali
che il legislatore fissa, in materia di sicurezza antincendio,
nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Anzitutto, il decreto stabilisce tre livelli di rischio d’incendio
del luogo di lavoro nel suo complesso o in una sua parte: basso,
medio o elevato. La valutazione del rischio consente
al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari a salvaguardare
la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti in
azienda e a questo scopo deve tenere conto: del tipo di attività,
dei materiali immagazzinati e manipolati, delle attrezzature e
degli arredi, delle caratteristiche costruttive e dei materiali
di rivestimento degli edifici, nonché delle dimensioni
e della disposizione degli ambienti, del numero delle persone
presenti e della prontezza con cui, in caso di necessità,
possono allontanarsi dalla fonte del pericolo.
Altro fondamentale requisito di valutazione è quello relativo
all’identificazione dei materiali presenti in azienda, come
ad esempio:
- vernici e solventi;
- adesivi;
- gas;
- grandi quantitativi di carta e materiali d’imballaggio;
- materiali plastici;
- prodotti chimici;
- derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o salai rivestite con materiali facilmente
combustibili.
Dalla valutazione dei rischi scaturisce tutta
una serie di provvedimenti quali:
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e delle
persone che frequentano i luoghi di lavoro;
- le misure tecnico-organizzative per attuare le misure necessarie.
Indipendentemente, poi, dal grado di pericolo,
i luoghi a rischio devono comprendere aree:
- protette per i processi lavorativi che comportino l’utilizzo
di sostanze altamente infiammabili, di fiamme libere, di elevato
calore in presenza di materiali combustibili;
- di deposito o di manipolazione di sostanze chimiche che possono
emanare gas o vapori infiammabili o reagire con altre sostanze
combustibili;
- dove vengono conservate e manipolate materiali esplosivi o altamente
infiammabili.
Vanno considerati, inoltre, come luoghi a rischio
d’incendio elevato tutti quei locali, indipendentemente
dalle situazioni sopra descritte, particolarmente affollati, in
cui sono presenti persone con limitate capacità motorie
e quelli, per la loro particolare ubicazione, di difficile evacuazione.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure sopra
prescritte, se ne dovranno adottare altre compensative, quali:
- vie di esodo alternative, installazione di ulteriore segnaletica,
potenziamento dell’illuminazione d’emergenza, misure
specifiche per i disabili, incremento del personale preposto ad
intervenire in caso d’emergenza;
- installazione di dispositivi di spegnimento automatico e realizzazione
di altre misure di sicurezza che possano contrastare pericoli
specifici;
- installazione di impianti automatici di rivelazione incendio
e di sistemi d’allarme più efficienti, miglioramento
del tipo di allertamento (segnali ottici in aggiunta a quelli
sonori, ecc.);
- approntamento di un manuale d’incendio;
- formazione e informazione del personale interno ed esterno relativamente
ai pericoli presenti sul luogo di lavoro.
Di tutte le disposizioni sopra elencate, l’ultima
è la più importante, perché solo persone
rese responsabili dalla conoscenza dei pericoli sono in grado
di concretizzare tutte le altre.
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