Settimanale online di informazione                                                                                                                                                                                  ANNO II Num. 37 del 20 Ottobrebre 2008

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Il fuoco: servo fedele ma non troppo

 

di Antonio Nenzioni

 

A corollario dell’articolo precedente, in cui si portava all’attenzione dei lettori i pericoli, spesso non immediatamente percepibili d’incendio, prendiamo ora in considerazione i criteri generali che il legislatore fissa, in materia di sicurezza antincendio, nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Anzitutto, il decreto stabilisce tre livelli di rischio d’incendio del luogo di lavoro nel suo complesso o in una sua parte: basso, medio o elevato. La valutazione del rischio consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti in azienda e a questo scopo deve tenere conto: del tipo di attività, dei materiali immagazzinati e manipolati, delle attrezzature e degli arredi, delle caratteristiche costruttive e dei materiali di rivestimento degli edifici, nonché delle dimensioni e della disposizione degli ambienti, del numero delle persone presenti e della prontezza con cui, in caso di necessità, possono allontanarsi dalla fonte del pericolo.
Altro fondamentale requisito di valutazione è quello relativo all’identificazione dei materiali presenti in azienda, come ad esempio:
- vernici e solventi;
- adesivi;
- gas;
- grandi quantitativi di carta e materiali d’imballaggio;
- materiali plastici;
- prodotti chimici;
- derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o salai rivestite con materiali facilmente combustibili.

 

Dalla valutazione dei rischi scaturisce tutta una serie di provvedimenti quali:
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e delle persone che frequentano i luoghi di lavoro;
- le misure tecnico-organizzative per attuare le misure necessarie.

 

Indipendentemente, poi, dal grado di pericolo, i luoghi a rischio devono comprendere aree:
- protette per i processi lavorativi che comportino l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili, di fiamme libere, di elevato calore in presenza di materiali combustibili;
- di deposito o di manipolazione di sostanze chimiche che possono emanare gas o vapori infiammabili o reagire con altre sostanze combustibili;
- dove vengono conservate e manipolate materiali esplosivi o altamente infiammabili.

 

Vanno considerati, inoltre, come luoghi a rischio d’incendio elevato tutti quei locali, indipendentemente dalle situazioni sopra descritte, particolarmente affollati, in cui sono presenti persone con limitate capacità motorie e quelli, per la loro particolare ubicazione, di difficile evacuazione.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure sopra prescritte, se ne dovranno adottare altre compensative, quali:
- vie di esodo alternative, installazione di ulteriore segnaletica, potenziamento dell’illuminazione d’emergenza, misure specifiche per i disabili, incremento del personale preposto ad intervenire in caso d’emergenza;
- installazione di dispositivi di spegnimento automatico e realizzazione di altre misure di sicurezza che possano contrastare pericoli specifici;
- installazione di impianti automatici di rivelazione incendio e di sistemi d’allarme più efficienti, miglioramento del tipo di allertamento (segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, ecc.);
- approntamento di un manuale d’incendio;
- formazione e informazione del personale interno ed esterno relativamente ai pericoli presenti sul luogo di lavoro.

 

Di tutte le disposizioni sopra elencate, l’ultima è la più importante, perché solo persone rese responsabili dalla conoscenza dei pericoli sono in grado di concretizzare tutte le altre.

 

 

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